Normativa NIS2: cos’è e cosa comporta per le aziende
9 Ottobre 2024
Aggiornamento del 19 Agosto 2024
Il Piano Transizione 5.0 mira a sostenere la transizione energetica e l’innovazione tecnologica nelle strutture produttive italiane e porta significative novità rispetto al precedente Piano di Trasformazione 4.0.
Per l’anno 2024 il Governo ha stanziato 6,3 miliardi, distribuiti in questo modo:
Gli investimenti, per essere agevolabili, devono necessariamente permettere una riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o del 5% dei consumi energetici dei processi produttivi interessati.
Possono accedere ai benefici del Piano tutti i tipi di imprese, che risiedono ed operano sul territorio nazionale e che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti innovativi nelle proprie strutture produttive apportando una riduzione del consumo energetico.
Dopo lunghe attese lo scorso 6 Agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Attuativo firmato dal MIMIT e dal MES, che definisce le regole operative per la Transizione Energetica delle imprese e sblocca di fatto il credito d’imposta Transizione 5.0.
Dalle ore 12 del 7 agosto 2024 è attiva la piattaforma informatica sul portale del GSE per l’invio delle comunicazioni ex ante, in itinere ed ex post, per poter prenotare i crediti d’imposta.
Inoltre, il 16 agosto scorso è stata pubblicata la circolare operativa che rende pienamente operativo il Piano Transizione 5.0.
Il documento definisce i criteri per la determinazione dei risparmi energetici, i requisiti di ammissibilità relativi ai confini dei processi interessati, e sono forniti esempi numerici per il calcolo dei consumi sia a livello di processo che di struttura produttiva.
Il piano include anche tutti i modelli di documentazione necessari per le comunicazioni Ex-Ante ed Ex-Post, comprese i template per la valutazione energetica e la certificazione da parte dell’Esperto dell’Energia.
Nelle prossime settimane, verranno inoltre pubblicate alcune FAQ e un contatore per monitorare l’andamento dei fondi disponibili.
Leggi il testo integrale del Decreto (pdf scaricabile):
Decreto_attuativo_Transizione_5.0_signed.pdf
Circolare operativa Transizione 5.0.pdf
Per accedere ai benefici del Piano, gli investimenti devono riguardare almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali elencati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0.
Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici, pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
L’allegato B, relativo ai software, è stato ampliato includendo ora:
Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio energetico, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
Una delle principali novità è la possibilità di far rientrare nell’incentivo anche i software ERP per la gestione di impresa.
Nel comma 4 dell’art. 38 di questo decreto, si stabilisce che un’agevolazione fiscale fino al 45% si applica anche ai “software relativi alla gestione aziendale quando acquistati insieme a software, sistemi o piattaforme” per il monitoraggio e l’ottimizzazione energetica.
Gli incentivi rappresentano quindi per le imprese italiane l’occasione di fare un salto in avanti munendosi di un software gestionale ERP innovativo, in grado di facilitare la centralizzazione delle informazioni, la pianificazione delle risorse, l’automazione e l’ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione degli sprechi, tutti aspetti riconosciuti e incentivati dal Credito d’Imposta Transizione 5.0.
Il credito d’imposta varia in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici o dei processi produttivi.
Nel caso in cui la riduzione del consumo energetico apportata alla struttura produttiva sia non inferiore al 3% o la riduzione dei processi interessati dall’investimento sia non inferiore al 5%, il credito d’imposta riconosciuto sarà pari a:
Se la riduzione è superiore al 6% per quanto riguarda i consumi della struttura produttiva, o superiori al 10% in merito alle riduzioni apportate ai processi interessati dall’investimento, le aliquote, in questo caso, sono:
Infine, se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva è superiore al 10%, o se la riduzione dei processi interessati dall’investimento è superiore al 15%, le aliquote sono:
Le spese per la formazione del personale sono ammesse a patto che:
Il testo della norma spiega che per calcolare la riduzione dei consumi occorre:
E se l’azienda è di nuova costituzione?
Anche le imprese di nuova costituzione possono accedere agli incentivi, in questo caso il decreto prevede che il risparmio energetico conseguito deve essere calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17″.
Domanda preliminare per prenotare il credito
Per ottenere il credito d’imposta, le aziende devono inviare telematicamente una domanda utilizzando un modello standardizzato fornito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
La domanda deve includere:
Dopo aver verificato la completezza della documentazione, il GSE comunicherà entro 5 giorni all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024.
Nel caso di indisponibilità delle risorse la comunicazione preventiva si intenderà in ogni caso trasmessa e in caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne darà comunicazione all’impresa, la quale potrà confermare entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa.
Il GSE invierà mensilmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’elenco delle aziende che hanno validamente richiesto l’agevolazione e l’importo del credito prenotato, tramite modalità telematiche.
Comunicazioni periodiche
Per fruire del credito d’imposta, le imprese devono inoltre inviare al GSE:
Comunicazione finale
Infine, le imprese devono comunicare il completamento dell’investimento e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico in conformità con la certificazione ex ante, allegando una certificazione ex post rilasciata da un ente abilitato.
I dettagli sulla documentazione e sulle comunicazioni necessarie saranno definiti dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Un aspetto positivo per le piccole e medie imprese è la possibilità di includere le spese sostenute per le certificazioni ex ante e ex post nel credito d’imposta, fino a un massimo di 10.000 euro.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 può essere utilizzato solo in compensazione tramite il modello F24, che deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
È importante notare che il credito d’imposta “non può essere ceduto o trasferito, nemmeno all’interno del consolidato fiscale”.
L’inizio dell’utilizzo del credito d’imposta deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
I beni oggetto degli incentivi devono essere mantenuti per almeno 5 anni.
Il decreto attuativo chiarisce che lo stesso periodo di 5 anni vale anche per gli obiettivi di risparmio energetico, ovvero i minori consumi dovranno essere mantenuti per cinque anni.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 può essere cumulato con altri incentivi, purché non superino il costo sostenuto. Tuttavia, non è cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Innanzitutto è confermata l’applicazione retroattiva: gli incentivi di Transizione 5.0 si applicheranno agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Confermate anche le percentuali agevolabili in credito d’imposta, rapportate all’investimento e al risparmio energetico ottenuto.
Il documento ricalca in larga parte le precedenti bozze, con qualche novità: l’espansione delle categorie dei certificatori e l’estensione delle eccezioni al divieto generale previsto dal regolamento DNSH.
La novità principale tuttavia è l’eliminazione nell’art. 11 della cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’UE. Pertanto, la misura può essere combinata solo con altri incentivi finanziati da risorse nazionali, ad eccezione del credito d’imposta ZES e del programma Transizione 4.0.
Le altre novità introdotte sono sostanzialmente delucidazioni in merito a:
Leggi il testo completo del Decreto Attuativo (pdf scaricabile): Decreto_attuativo_Transizione_5.0_signed.pdf
Si, finalmente ci siamo.
Dalle ore 12 del 7 agosto 2024 è attiva la piattaforma informatica del GSE per l’invio delle comunicazioni ex ante, in itinere ed ex post, per poter prenotare i crediti d’imposta.
Inoltre, con la Circolare Operativa del 16 Agosto, vengono definiti i criteri per la determinazione dei risparmi energetici, i requisiti di ammissibilità relativi ai confini dei processi interessati, e sono forniti esempi numerici per il calcolo dei consumi sia a livello di processo che di struttura produttiva.
Sono disponibili anche tutti i modelli di documentazione necessari per le comunicazioni Ex-Ante ed Ex-Post, comprese i template per la valutazione energetica e la certificazione da parte dell’Esperto dell’Energia.
Le comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, attiva dalle ore 12 del 7 agosto 2024.
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26 Settembre 2024 | ore 11.00
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